La cremazione è l’attuale metodo di trattamento dei cadaveri, che vengono prima bruciati e poi ridotti in cenere.Praticata già nell’antichità dagli etruschi, dai greci e dai romani; oggi la Chiesa cattolica non proibisce la cremazione, dicendo che le ceneri devono essere conservate comunque nei cimiteri e non disperse o conservate altrove. la cremazione si affermò nel mondo occidentale sia come espressione di un pensiero libero e razionale, sia come soluzione efficace al problema degli spazi cimiteriali. La realizzazione del primo impianto crematorio fu introdotto in Italia a Milano nel 1876.
La cremazione oggi può essere scelta attraverso un testamento o l’iscrizione a una delle Società per la Cremazione, associazioni senza scopo di lucro eredi di un movimento nato nella seconda metà dell’Ottocento. Dal 1990 il diritto di scelta della cremazione è possibile anche per i familiari della persona che è morta, a meno che non ci sia un desiderio contrario espresso e documentato in vita dal defunto stesso. È ammessa anche la cremazione di un minore.
A seguito di una morte, va fatta la dichiarazione di morte all’ufficiale di stato civile del comune di decesso, al quale va inoltrata anche la richiesta di cremazione. La legge stabilisce che la cremazione debba essere eseguita da personale appositamente autorizzato e che nel crematorio vada inserito l’intero feretro. Tutte le ceneri derivanti dalla cremazione vengono raccolte in un’urna cineraria che deve riportare nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, su un cartellino.
Oltre che nei cimiteri, in Italia è possibile conservare le ceneri a casa ed è possibile anche disperderle, ma per entrambe le pratiche servono delle autorizzazioni, che sono separate: l’autorizzazione all’affido delle ceneri non coincide con l’autorizzazione alla dispersione. Il luogo di conservazione dell’urna è la residenza dell’affidatario, cioè della persona che ha ricevuto l’autorizzazione. La variazione di residenza deve essere comunicata al comune; il comune stesso, attraverso la polizia mortuaria, potrebbe anche fare dei controlli per verificare l’effettiva collocazione delle ceneri. L’affidatario non può cedere l’urna ad altri, nemmeno temporaneamente. Può comunque rinunciare alla custodia, e se muore a sua volta l’urna che conservava verrà consegnata al comune.
La dispersione delle ceneri viene autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall’ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso. La dispersione può essere consentita in apposite aree dei cimiteri (“giardini del ricordo”) o in aree private all’aperto (con il consenso dei proprietari).
Le ceneri possono essere destinate alla tumulazione oppure alla dispersione, secondo la normativa vigente in materia, ma possono anche essere conservate privatamente dai parenti della persona scomparsa in apposite urne.